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Extra time per la comunicazione CBAM “Carbon Border Adjustment Mechanism”

Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023) ha introdotto una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione Europea basata sul cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).

Il Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea

Il Regolamento prevede due fasi:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Inizialmente si applicherà ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Durante la prima fase transitoria l’importatore o il rappresentante indiretto, saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, doveva essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024 ma a seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, la Commissione ha reso noto che, a partire dal 1° febbraio 2024, è disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità che consente ai dichiaranti ulteriori 30 giorni per presentare la relazione CBAM del quarto trimestre 2024. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo completo della comunicazione: Technical issues related to the CBAM Transitional Registry and Import Control System 2 (ICS2) – European Commission (europa.eu)

Dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

E’ prevista, già in fase transitoria, una sanzione in caso di omessa od errata comunicazione nella misura da euro 10 a 50 euro per tonnellata di emissioni non dichiarate. L’omessa dichiarazione potrebbe anche compromettere l’ottenimento dello status di “Dichiarante CBAM autorizzato” senza il quale non sarà possibile importare i prodotti interessati dal 2026.

Link utili per approfondire:

· Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu)

· Portale e-learning Customs and Tax EU – CBAM

· Nano learning: Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

· Autorità competente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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