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L’entrata in vigore della CSRD – il documento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) n. 01 di Gennaio 2024 dal titolo “L’entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”.

Il documento offre una panoramica in tema di normativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e di adozione dei nuovi standard europei ESRS con le relative scadenze.

La CSRD

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Corporate Sustainability Reporting

Directive (CSRD), che aggiorna e rafforza le norme relative alle cosiddette informazioni di sostenibilità, specificatamente ambientali, sociali e di governance, che le imprese devono rendicontare. Un numero sempre maggiore di grandi aziende, nonché di PMI quotate, dovrà dotarsi di uno strumento di rendicontazione di sostenibilità.

Con le nuove regole tutte le tipologie di stakeholder avranno l’accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per valutare l’impatto delle strategie e delle azioni d’impresa sulle persone e sull’ambiente.

Gli ESRS

Le aziende soggette alla CSRD dovranno rendicontare secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Tali standard sono stati sviluppati dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group),un organismo indipendente che riunisce diverse parti interessate. Gli ESRS sono stati approvati dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023, restando in attesa di pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione.

Le scadenze per l’applicazione della CSRD

Le prime aziende dovranno applicare le nuove regole per la prima volta con riferimento all’esercizio 2024, per i report pubblicati nel 2025.

Di seguito si riporta il dettaglio delle scadenze identificate dalla CSRD, unitamente alle tipologie di imprese coinvolte.

Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2025 (riferimento all’esercizio 2024) nasce l’obbligo per le grandi imprese già soggette alla NFRD: Enti di Interesse Pubblico (EIP, ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione, nonché imprese bancarie e assicurative) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superino:

i. il numero medio di 500 dipendenti;

ii. almeno uno dei seguenti limiti:

a. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;

b. ricavi netti > € 40 mln.

Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026 (con riferimento all’esercizio 2025): obbligo per le grandi imprese non quotate (a prescindere dalla circostanza di essere soggetti emittenti, quindi precedentemente non soggetti alla NFRD), che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

i. numero medio di 250 dipendenti;

ii. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;

iii. ricavi netti > € 40 mln.

Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2027 (con riferimento all’esercizio 2026): obbligo per piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le micro imprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

i. numero medio di dipendenti compreso tra 10 e 250;

ii. totale attivo di stato patrimoniale: € 350.000-20 mln;

iii. ricavi netti: € 700.000-40 mln.

Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo. Le PMI potranno anche optare per un periodo di deroga non adempiendo all’obbligo per un massimo di due anni, dunque fino al 2028 (c.d. opzione opt-out);

Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2029 (con riferimento all’esercizio 2028): obbligo per le imprese non appartenenti all’Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell’Unione. In particolare: i. società extra-Unione: a. con fatturato oltre € 150 mln all’interno dell’Unione per due anni consecutivi; b. con una subsidiary che si qualifica come PMI quotata e/o succursale con un fatturato netto oltre € 40 mln per l’esercizio precedente; ii. PMI quotate che abbiano derogato sulla base della suddetta opt-out.

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