L’interesse delle imprese nelle tematiche ESG è sempre più crescente.
Diventa quindi importante domandarsi se (e a quali condizioni) i costi sostenuti per l’analisi, l’implementazione e la rendicontazione degli obiettivi ESG possano essere considerati inerenti all’attività d’impresa e quindi essere riconosciuti fiscalmente rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa.
La risposta è da ricercare nei principi generali e nelle disposizioni del TUIR.
Nell’ambito dei costi e oneri sostenuti da una società benefit (legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 – 5) per le specifiche attività orientate alle finalità di beneficio comune, è ormai principio consolidato che tali spese debbano essere ritenuti inerenti, non potendo essere considerati estranei all’esercizio dell’attività. Il principio è peraltro ulteriormente rafforzato dal fatto che la legge prevede disposizioni ad hoc per garantire la trasparenza dell’operato della società, applicando sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e demandando la vigilanza all’Autorità antitrust.
Per le altre imprese, la cui finalità sociale non è precisata nell’oggetto sociale, gli investimenti ESG anche quando non fossero condizione necessaria per obblighi contrattuali o normativi, possono comunque rivestire un’importanza cruciale nella generazione di valore in termini di vantaggio competitivo. Si pensi per esempio all’utilità economica che potrebbe derivare da un miglioramento del rating di sostenibilità nel miglioramento delle condizioni di accesso a finanziamenti o nell’attrazione di talenti migliori a condizioni economiche più favorevoli.
In assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto del sempre valido principiolocus praeventioni melior quam rememdium, potrebbe in ogni caso essere opportuno definire, anche con atti formali, una chiara e unitaria strategia aziendale in merito agli investimenti ESG che potrebbe risultare fondamentale per confutare eventuali contestazioni dall’amministrazione finanziaria in merito alla deducibilità di costi riferiti a specifici interventi che, fuori dal contesto strategico complessivo, potrebbero dar adito a dubbi di inerenza